La sentenza n.5822 del 13/04/2012, sezione tributaria della Corte di Cassazione, stabilisce che la pubblicità su internet può essere utilizzata dal fisco per provare il tipo di attività svolta dal contribuente. Il fatto trae spunto dalla negazione a un rimborso IVA, impugnato in Commissione tributaria provinciale, con accoglimento del ricorso. L’esito negativo della richiesta era dipeso dalla circostanza che il contribuente aveva effettuato operazioni esenti da imposta (ex Art. n.10, Dpr n.633/1972), e non operazioni imponibili. Secondo il contribuente, i giudici di merito, avevano erroneamente inquadrato l’attività svolta, gestione residenza, assistenza e cura per anziani, tra quelle esenti da IVA ai sensi dell’Art. n.10 comma 1, n.21 DPR n.633/1972. Si trattava, invece, di gestione di casa per ferie e, come tale, imponibile IVA. La Corte suprema ha respinto il ricorso, argomentando che il giudice d’appello ha motivato la sentenza impugnata in maniera logica e puntuale, indicando tutti gli elementi istruttori che hanno caratterizzato l’attività accertativa, tra i quali la pubblicità promozionale inserita sulla rete internet volta a far conoscere i prodotti e i servizi offerti al pubblico dall’impresa.