In caso di errore nella determinazione della prima rata, non saranno applicate sanzioni e nemmeno interessi. Per i contribuenti che non hanno effettuato il versamento è già tempo di ravvedimento. Il tardivo/omesso versamento dell’IMU è soggetto alla sanzione del 30%. I ritardatari possono avvalersi, però, del ravvedimento operoso. Il ravvedimento può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con la sanzione dello 0,2% giornaliero, o successivamente dal quindicesimo e fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza con la sanzione del 3%; oltre il trentesimo giorno ed entro un anno dalla scadenza con la sanzione del 3,75%. Nella risoluzione n.35/E del 12/04/2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune a allo Stato.