La CTP di Lecce (sentenza n.270/05/12 del 15/06/2012) ribadisce il principio di diritto, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in base al quale il contribuente che omette di presentare la dichiarazione IVA mantiene diritto alla detrazione per il credito ripreso e indicato nella dichiarazione dell’anno successivo. Secondo la Commissione, l’Ufficio, attenendosi a quanto disciplinato dall’Art. n.55 co. 10 D.pr. n.633/72 che recita: “se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l’imponibile complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’Art. n.19 risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali”, si è soffermato sull’avverbio “soltanto”, giungendo alla conclusione di escludere il credito IVA perché non supportato da dichiarazione annuale e quindi senza possibilità di ripresa nella successiva dichiarazione. In materia di IVA, però, è consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui l’omessa presentazione della dichiarazione non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell’ipotesi in cui lo stesso credito venga ripreso e indicato nella dichiarazione IVA dell’anno successivo. L’orientamento è avallato dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n.74/E/2007.