MEDIAZIONE TRIBUTARIA DA CONCLUDERSI ENTRO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Giugno 15th, 2012 by admin

L’Agenzia delle Entrate detta le linee da seguire per la mediazione tributaria. La circolare n.22/E dell’11/06/2012 ha chiarito che il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla proposizione del reclamo/istanza da parte del contribuente e che gli Uffici locali dovranno esaminare tempestivamente almeno il 90% delle istanze proposte dai contribuenti. L’Ufficio competente non potrà godere della sospensione feriale di cui all’Art. n.01 della Legge n.742/69. Discorso diverso vale per il contribuente. Quest’ultimo infatti potrà beneficiare dello slittamento del termine (46 giorni) entro il quale presentare l’istanza, laddove lo scadere dei 60 giorni ricada in un giorno ricompreso dal 01/08/2012 al 15/09/2012. In tal caso infatti il detto termine riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.