Tra i chiarimenti esposti nella circolare n.30/E del 11/07/2012 dell’Agenzia delle Entrate, si segnala la parte relativo all’accertamento derivante dagli studi di settore. In merito si afferma che le nuove disposizioni che permettono l’accertamento induttivo “puro” quando il contribuente omette il modello degli studi, oppure lo compila con un’infedeltà superiore al 15%, si applicano dal periodo d’imposta 2010. Nessuna retroattività quindi. Inoltre, per l’accertamento induttivo, la norma stabilisce l’applicazione a partire dagli accertamenti notificati dal 02/03/2012.