Cambia l’imponibile degli immobili per i redditi da locazione. L’Art. n.37 comma 4-bis del TUIR disponeva che nel determinare il reddito imponibile dei fabbricati locati si dovesse considerare il più alto fra il reddito medio ordinario delle unità immobiliari, determinato mediante le tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, e il canone risultante dal contratto di locazione ridotto forfetariamente del 15%. Ora la percentuale è modificata al 5%.