CHIARIMENTI SU IVIE E IVAFE

Luglio 3rd, 2012 by admin

Con Circolare del 02/07/2012 n.28, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
In particolare, per quanto riguarda l’Ivie, l’amministrazione precisa che il valore dell’immobile, su cui calcolare l’imposta, è individuato in via generale dal costo risultante dall’atto di acquisto; in assenza di tale dato, si assumerà come riferimento il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Riguardo ai paesi appartenenti all’Unione Europea o allo spazio economico europeo, il valore da considerare per il calcolo dell’Ivie è quello catastale utilizzato per il pagamento di imposte patrimoniali, o di natura reddituale, nel singolo Stato; in mancanza del valore catastale, si applica la regola generale.
L’imposta non è dovuta nel caso in cui il suo importo non superi la misura di 200 euro.

Nel Mod. Unico persone fisiche 2012, la sezione XVI del quadro RM (righi RM33 e RM34), e’ dedicata alle imposte su immobili e attività finanziarie detenute all’estero:
– IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero);
– IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).