L’Art. n.61 del D.L. n.01/2012 ha introdotto, con riferimento alla disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto, la dichiarazione per la fruizione del beneficio gasolio. Dal 01/01/2012 la dichiarazione deve essere presentata trimestralmente entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare agli Uffici delle dogane territorialmente competenti. La misura del beneficio è pari a euro 189,98609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l’01/04/2012 e il 07/06/2012, euro 209,98609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l’08 e il 30/06/2012. Entro il 31/07/2012 deve essere presentata la dichiarazione relativa al trimestre aprile/giugno 2012.