La circolare n.29/E del 05/07/2012 dell’Agenzia delle Entrate ritorna sull’argomento imposta di bollo speciale annuo ed imposta straordinaria una tantum sui prelievi riferiti alle attività finanziarie, soffermandosi sui punti cardine delle nuove imposte. Le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione per effetto dello scudo fiscale e che, tramite la procedura del rimpatrio, sono state formalmente assunte in custodia, deposito, amministrazione o gestione presso gli intermediari a ciò abilitati, sono soggette ad un’imposta di bollo speciale annua. Tale imposta è dovuta per le sole attività finanziarie rimpatriate e che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Non è dovuta per le attività oggetto di operazioni di emersione attraverso la procedura della regolarizzazione. L’imposta straordinaria una tantum è prevista per le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 01/01/2011 e fino al 06/12/2011, sono state in tutto o in parte prelevate a titolo definitivo dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse. La base imponibile è costituita dall’importo del prelievo a prescindere dalla data in cui questo viene effettuato. Sono considerati prelievi le movimentazioni in uscita di denaro o attività finanziarie dal rapporto segretato effettuate a titolo definitivo che causano la perdita del regime della riservatezza. Entrambe le imposte vanno versate entro il prossimo 16/07/2012. Entro tale scadenza vanno effettuati anche i versamenti dovuti nel caso di perdita di riservatezza nel corso dell’anno precedente. E’ possibile utilizzare in compensazione in F24 l’eccedenza di versamento dell’imposta straordinaria versata per l’emersione delle attività detenute all’estero, ed il ravvedimento.