Ai tirocinanti spetta una indennità in forma forfettaria per la prestazione svolta, è quanto stabilito nei c. n.34 e n.35 dell’Art. n.01 della riforma del lavoro. In caso di mancata corresponsione dell’indennità il trasgressore sarà punto con una sanzione che va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, variabile in base alla gravità dell’illecito commesso.