Dal 18/07/2012 entrano in vigore le nuove regole sulle dimissioni volontarie e sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Le nuove regole prevedono che le dimissioni sono valide solo se convalidate nelle apposite sedi e con particolari modalità. Numerosi “come sempre” i punti non chiari: il termine per procedere alla convalida e l’obbligo di informarne il datore, il computo dei 7 giorni, la sovrapposizione con il preavviso. La convalida interessa tutte le tipologie di dimissioni e risoluzioni consensuali. I metodi per le dimissioni si differenziano a seconda che si tratti: di lavoratrici in gravidanza (o per i lavoratori in periodo protetto) o della generalità dei lavoratori. Nel primo caso, la risoluzione consensuale o le dimissioni volontarie devono essere convalidate dalla DTL; nel secondo la convalida deve essere fatta presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competente oppure ancora presso le sedi individuate dai CCNL.
L’iter da seguire: il datore che riceve le dimissioni volontarie provvede all’ordinaria comunicazione telematica di cessazione al centro per l’impiego, entro 30 giorni invita il lavoratore alla sottoscrizione della suddetta comunicazione. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per rispondere all’invito e sottoscrivere la comunicazione in calce. Durante tale periodo ha due alternative: non fare nulla e per silenzio assenso le dimissioni saranno valide, oppure contestarle offrendo le proprie prestazioni lavorative.