SENTENZA CASSAZIONE: IL MANCATO RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEL CREDITO IVA PRECLUDE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Luglio 16th, 2012 by admin

La sentenza n.11368 del 06/07/2012 interviene sul diritto alla detrazione IVA. Esattamente, ai sensi dell’Art. n.01 del DPR n.443/1997, se l’ufficio finanziario, contestualmente al diniego di rimborso IVA per difetto dei presupposti, non indichi il credito spettante, il contribuente non può riportarsi tale credito in detrazione negli anni di imposta successivi. Il caso vede una società esercente l’attività di compravendita immobiliare richiedere la differenza d’imposta, tra acquisto e successiva vendita, di un immobile acquistato con IVA al 19%, rivenduto ad aliquota minore 10%. Tale differenza veniva richiesta a rimborso all’Amministrazione che, però, disattendeva l’istanza con provvedimento poi annullato dalla Commissione tributaria, a seguito di ricorso prodotto dalla società. Per il caso in esame la Corte precisa, riguardo l’articolo sopra citato, che il credito IVA per il quale non è stato accordato dall’ufficio il rimborso, portato in detrazione successivamente alla notifica del provvedimento di diniego, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale “merita” l’indicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’ammontare del credito affinché possa essere portato in detrazione negli anni di imposta successivi, secondo le modalità previste.