L’Art. n.07 c. 2 lettera s) del D.L. n.70/2011 ha previsto, per le imprese in contabilità semplificata, che i costi riguardanti contratti a corrispettivi periodici relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio se l’importo del costo non supera 1.000 euro. L’applicazione della “regola” può creare disfunzioni nel calcolo dei ricavi stimati da Gerico. Il fatto è stato preso in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, la quale, nella circolare n.30 del 11/07/2012, ha fatto presente agli uffici periferici che, nell’effettuare l’attività di controllo delle posizioni delle imprese in contabilità semplificata, è possibile che eventuali non congruità siano dovute alla citata possibilità di dedurre per cassa i costi non superiori a 1.000 euro, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’Art. n.109 comma 2, lettera b).