E’ operativa la norma contenuta nell’Art. n.13 c. 14-bis, del D.L. n.201/201. Con il provvedimento viene stabilito che ai fabbricati rurali, destinati ad abitazione, e ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali attualmente previste. Per l’iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità per i fabbricati rurali diversi da quelli censibili nella categoria D/10 deve essere effettuata una specifica annotazione.