Il contribuente che paga in ritardo o non paga i tributi per cause di forza maggiore non è soggetto a sanzioni. Le cause di forza maggiore di cui si parla sono i ritardi nel pagamento dei servizi eseguiti su commesse della PA. L’importante principio è enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella sentenza n.158/29/12 pubblicata il 20/06/2012. La Commissione di secondo grado, ravvisata la mancanza del requisito della colpevolezza previsto dall’Art. n.06 comma 5, del D.L. n.472/1997, ha sostenuto che “quando l’inosservanza della norma è necessariamente e inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse”.