Il contribuente che espone nel Mod. UNICO, un credito IVA deve decidere come utilizzarlo. Le possibilità sono: richiesta del rimborso, qualora siano presenti i requisiti richiesti, utilizzo in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’annualità successiva compensato con altri tributi. La richiesta di rimborso può essere presentata esclusivamente in presenza di uno dei presupposti previsti dall’Art. n.30 o dall’Art. n.34 comma 9, DPR n.633/1972: effettuazione di operazioni attive con aliquota media inferiore a quella sugli acquisti; acquisti di beni ammortizzabili – il rimborso può essere limitatamente per gli acquisti di detti beni, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; le società di leasing che adottano i principi contabili internazionali possono ottenere il rimborso per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ed anche per l’acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto. Dal modello 2011 (competenza 2010) è prevista la presentazione del modello VR nell’ambito della dichiarazione annuale. I soggetti che non superano il test di operatività previsto dall’Art. n.30 della Legge n.724/1994, non possono chiedere a rimborso il credito IVA annuale, né cederlo o utilizzarlo in compensazione con altre imposte. Il credito IVA viene definitivamente perso se per tre annualità consecutive la società non operativa generi un volume d’affari inferiore al valore dei ricavi risultanti dalle percentuali previste dal comma dell’articolo citato.