Il D.L. n.185/2008 all’Art. n.24 comma 18, ha innalzato le sanzioni per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; la percentuale calcolabile varia dal 100% al 200%. Il fine è stato quello di contrastare gli abusi in materia. Con la circolare n.18 del 10/05/2011 l’Amministrazione Finanziaria ha ammesso il ravvedimento operoso con una percentuale sanzionatoria più bassa: 30%. La regolarizzazione avviene mediante versamento del credito utilizzato in eccesso, unitamente alla sanzione ridotta e agli interessi. La sanzione ridotta sarà pari a: 0,2% giornaliero (1/10 del 2% giornaliero) nel caso di regolarizzazione entro 14 giorni dalla violazione; 3% (1/10 del 30%) nel caso di regolarizzazione dal 15° al 30° giorno dalla violazione; 3,75% (1/8 del 30%) nel caso di regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.