La presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione alle partite IVA in essere con il regime dei contribuenti minimi, scatta per i rapporti successivi al 18/07/2012, quelli già esistenti si possono adeguare entro i 12 mesi successivi. La normativa, all’Art. n.01 co. 26, della Legge n.92/2012, stabilisce che anche in presenza di partita IVA è presumibile l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono almeno due dei seguenti requisiti: durata complessiva della collaborazione con lo stesso committente superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; corrispettivo percepito superiore all’80% di quelli complessivamente conseguiti nell’arco di 2 anni solari; disponibilità di una postazione fissa del collaboratore presso una delle sedi del committente.