Viene cancellato il divieto per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS di accedere alla prosecuzione volontaria presso altre forme obbligatorie di previdenza, attualmente preclusa espressamente dalla legge. Previa intesa tra datore di lavoro e lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ogni istituto di previdenza potrà addossare al datore di lavoro la prosecuzione volontaria per un massimo di sei mesi.