Con la sentenza n.15746/12 della Corte di Cassazione, si legittima la notifica della cartella di pagamento anche se la firma è illeggibile e se la persona che riceve materialmente l’atto non sia il destinatario dell’atto, è importante che il recapito sia fatto al domicilio corretto. Infatti, in base a quanto previsto dall’Art. n.26 del DPR n.602/1973, affinché la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga “presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna”.