Con Sentenza del 26/09/2012 n.16348, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del contribuente se il debito d’imposta non supera 8.000 Euro.
La Suprema Corte, cassando la tesi di Equitalia che sosteneva che l’iscrizione dell’ipoteca non rientra tra gli atti esecutivi, ha spiegato che l’iscrizione ipotecaria è atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e pertanto è soggetta ai limiti quantitativi di cui agli Art. n.76 e n.77 D.P.R. n.602/1973.