A seguito di un ricorso in Corte di Cassazione avente come oggetto la liquidazione della parcella di un professionista quale differenza tra quanto aveva già percepito e quello che sosteneva essere il compenso totale, la Corte ha dato torto al cliente riluttante a pagare il commercialista. Per i giudici bastano parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine e la prova testimoniale per far ottenere al professionista il compenso fatturato al cliente (sentenza n.14726 Corte di Cassazione pubblicata il 30/08/2012).