La Corte di Cassazione – sentenza n.17993 del 19/10/2012 – in tema di rimborsi per crediti di natura fiscale, ha stabilito che gli interessi anatocistici sulle somme dovute dall’erario a titolo di ritardato rimborso d’imposta non sono più spettanti a decorrere dal 04/07/2006, data di entrata in vigore del Dl n.223 che ne ha previsto l’abolizione. Resta salvo il diritto alla percezione di essi per tutto il periodo anteriore, in ragione del principio generale dettato dall’Art. n.1283 del codice civile.