La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18244 pubblicata il 25/10/2012, ha affermato che l’IRAP non può essere dedotta dal reddito recuperato a tassazione a seguito di accertamento. Il caso è partito dal ricorso fatto da un’impresa contro la pronuncia di secondo grado relativa all’avviso di accertamento per mancata tenuta dei libri contabili, recupero di costi a tassazione ed infedele dichiarazione ai fini delle imposte dell’IRPEF, IVA ed IRAP. Dalla verifica della Guardia di Finanza era emerso che diverse operazioni contabili ed alcune fatture attive, non erano state registrate; in aggiunta il contribuente aveva omesso di esibire ai militari le relative scritture. Da qui la legittimazione dell’accertamento induttivo del reddito d’impresa da parte del Fisco.