La ricezione di un avviso bonario non impedisce di presentare la dichiarazione integrativa. La circolare n.18/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate spiega infatti che la ricezione di tale comunicazione non preclude la possibilità di presentare, nei termini previsti dalla norma, una dichiarazione integrativa per correggere gli eventuali errori od omissioni presenti nella dichiarazione originaria. Preclude, invece, il ravvedimento operoso con riferimento alle irregolarità riscontrate con il controllo, e quindi di beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni.