Secondo una sentenza della CTR Lombardia, la n.126/01/12, l’omissione del professionista incaricato degli adempimenti fiscali, se dimostrata, non produce sanzioni pecuniarie per il contribuente. La controversia ha tratto origine da una cartella di pagamento per IVA e IRAP emessa in seguito ad un controllo formale delle dichiarazioni. Le imposte non erano in realtà da pagare per effetto di un credito spettante al contribuente; detto credito non era stato riconosciuto dall’Ufficio a causa del mancato invio del Modello 770. In sede di ricorso il contribuente imputava il mancato invio della dichiarazione al commercialista di fiducia, che nel frattempo era stato denunciato in sede penale. In autotutela l’Ufficio aveva annullato le maggiori imposte ma non le sanzioni. La CTR confermava l’annullamento della cartella impugnata e avvalorava il comportamento di collaborazione instaurato dal contribuente con il Fisco (vedi il riconoscimento dell’autotutela) volto a chiarire i problemi accennati e a fornire prontamente soluzioni. Ed è proprio nel “nel contesto di leale e proficua collaborazione, il rigorismo formale sotteso al gravame non è giustificabile” e va riconosciuta “la scusabilità di eventuali profili di colpa” del contribuente, ai sensi dell’Art. n.06 comma 03, del Dl n.472/1997. Pertanto, l’applicazione delle sanzioni è illegittima.