Il 17/10/2012 entra in vigore il nuovo comma 01-bis dell’Art. n.23 D.Lgs. n.231/07 (Decreto antiriciclaggio), introdotto dal D.Lgs. n.169/2012.
La nuova disposizione prevede, in particolare, che i destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico, nel caso in cui non fossero in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, o a operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione.