La responsabilità solidale per i premi INAIL interessa sia il committente sia l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori); tutti rispondono in solido per l’intero importo del premio dovuto con esclusione, a partire dal 10 febbraio 2012, delle sanzioni civili. Lo chiarisce l’INAIL con la circolare n.54/2012. L’Istituto assicurativo precisa che il vincolo della solidarietà tutela tutti i lavoratori, non solo i subordinati, ma anche i collaboratori a progetto, ecc…, nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto. Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto.