SENTENZA CASSAZIONE: LA PRESCRIZIONE SI INTERROMPE SENZA NOTIFICA

Ottobre 2nd, 2012 by admin

La Corte di Cassazione sez. III penale, con le sentenze n.37933 e n.37930 del 01/10/2012, precisa che ai fini dell’interruzione della prescrizione dei reati tributari non è necessario che il processo verbale di constatazione sia stato notificato al contribuente, è sufficiente la sua compilazione prima che scada il termine prescrittivo ordinario. La riforma contenuta nel D.L. n.135/2011 ha allungato i termini di prescrizione da 6 a 8 anni, con eccezione per le violazioni penali relative all’omesso versamento, all’indebita compensazione e alla sottrazione fraudolenta, per le quali continuano ad applicarsi i precedenti termini. Il comma 1 dell’Art. n.17 del D.lgs. n.74/2000 prevede che il corso della prescrizione per i delitti tributari è interrotto, oltre che dai normali atti indicati nell’Art. n.160 del CP, anche dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni. Questa interruzione non può comunque comportare l’aumento di più di ¼ del tempo necessario a prescrivere. Nella sentenza n.37933 è chiarito che ai fini dell’interruzione della prescrizione (e quindi dell’aumento di 1/4 del periodo), il Pvc non deve essere necessariamente notificato alla parte essendo sufficiente la sua compilazione entro l’ordinario termine prescrittivo (6 anni o 8 anni).