Con riferimento agli intervalli temporali nella successione dei contratti a termine, modificati dalla Riforma Fornero (60 giorni per i contratti di durata fino a sei mesi e 90 giorni se di durata superiore), le organizzazioni datoriali e sindacali del settore del turismo e pubblici esercizi hanno raggiunto un’intesa riguardo la loro riduzione.
In applicazione della facoltà riconosciuta dalla Legge n.92/2012 (nuovo Art. n.05 comma 3, del D.Lgs n.368/2001), l’accordo collettivo siglato il 21/11/2012 stabilisce l’applicazione dell’intervallo ridotto (20 giorni in caso di contratto di durata fino a sei mesi o 30 giorni in caso di durata superiore) a tutti i contratti a tempo determinato stipulati nel comparto di riferimento.