In materia di accertamento si annota un aspetto rilevante del “sintetico” che riguarda anche il redditometro. Chi sarà raggiunto da un accertamento sintetico avrà sostanzialmente chiuso la sua posizione reddituale nei confronti del fisco. A differenza del “parziale”, come recita l’Art. n.41 del DPR n.600/73, dove il Fisco può tradurre immediatamente in un atto di accertamento un elemento “certo” proveniente da fonti esterne, senza procedere con attività istruttoria nei confronti del contribuente, avendo sempre facoltà di effettuare ulteriori rettifiche, nel “sintetico”, compreso il redditometro, viene individuato presuntivamente il reddito complessivo del contribuente, così che l’accertamento non può certo essere effettuato per il tramite di un “parziale”. Dopo il “sintentico” l’amministrazione potrà tornare sulla posizione del contribuente solamente per fatti assolutamente nuovi.