Nella circolare n.44/E dell’Agenzia delle Entrate del 26/11/2012, si chiarisce la tempistica di detraibilità dell’IVA per cassa. La detrazione è possibile entro il secondo anno successivo a quello in cui avviene il pagamento. Nella circolare si ribadisce la sospensione dell’esigibilità dell’imposta per un anno a partire dal momento di effettuazione dell’operazione. L’operazione sospende anche la detrazione dell’IVA sugli acquisti fino al relativo pagamento. La nuova disciplina non si applica ai regimi speciali: il regime monofase, il regime speciale per l’agricoltura e attività connesse nonché quello per l’agriturismo, il regime del margine per i beni usati, il regime delle agenzie di viaggio e turismo. Ed inoltre, dal lato attivo: alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile e per le cessioni intracomunitarie, per le cessioni all’esportazioni, per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e per i servizi internazionali; dal lato passivo: per gli acquisti soggetti al metodo dell’inversione contabile, per gli acquisti intracomunitari, per le importazioni e per le estrazioni di beni dai depositi IVA.