La Corte Costituzionale, nella sentenza n.258/2012 depositata il 22/11/2012, stabilisce che in caso di assenza del contribuente, se non si riesce a consegnargli la cartella di pagamento, i termini per presentare ricorso decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale viene informato dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale o, comunque, decorso il termine di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata. Così dicendo si illegittima l’Art. n.26 del DPR n.602/73, nella parte in cui non equipara, nei casi di irreperibilità relativa, la modalità di notifica e la relativa data di perfezionamento, degli avvisi di accertamento rispetto alle cartelle di pagamento. Tale principio è applicabile a tutte le notifiche di atti riferiti ad entrate comprese quelle non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, compresi quelli previdenziali.