Con le risoluzioni n.104/E e n.105/E del 07/12/2012 l’Agenzia delle Entrate ha istituito sei codici tributo che hanno come elemento in comune il contributo unificato. Quattro sono utili al versamento, tramite modello F23, delle somme dovute in ogni grado di giudizio, per le iscrizioni a ruolo dei contenziosi con il Fisco, i restanti due serviranno ai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, per il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, nei casi di mancato addebito. I codici in F23 sono: 171T denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario; 172T denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI; 173T denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento; 174T denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE. I codici F24 sono: 171T denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”; 171S denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”. I rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati utilizzeranno il codice tributo “TABF” denominato “Commissioni per riversamento intermediari” per il versamento dei costi sostenuti dall’Agenzia delle Entrate per l’operazione di addebito riportandolo nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.