La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22244 depositata il 07/12/2012, ha stabilito che l’atto di rinuncia all’usufrutto non fa decadere il contribuente dai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa. Il caso prende in considerazione un contribuente che aveva acquistato un immobile usufruendo, in sede di rogito, delle agevolazioni fiscali per la prima casa, ed aveva successivamente rinunciato all’usufrutto sull’immobile conservando la nuda proprietà. L’Ufficio del registro recuperava a tassazione le maggiori imposte, sostenendo che il contribuente non aveva più diritto all’agevolazione in quanto non aveva più il godimento del bene.
In sede di ricorso il contribuente ha avuto ragione.