Al fine di contrastare i ritardi nei pagamenti che complicano la gestione finanziaria delle imprese obbligandole a ricorrere a finanziamenti esterni in un periodo di crisi strutturale del sistema, il Dl n.192/2012 stabilisce che gli interessi di mora decoranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Detto termine è fissato in 30 giorni per le merci deteriorabili e in 60 per tutte le altre, decorrendo dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. La normativa riguarda i contratti conclusi dal 01/01/2013 in avanti. Si può comunque derogare a tali termini impostando una clausola contrattuale espressa in forma scritta, con alcuni limiti.