In tema di conciliazione del contenzioso riguardanti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, il Ministero del Lavoro chiarisce alcune operatività della procedura nella circolare n.03/2013. Possono ricorrere alla conciliazione tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori interessati che occupino in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto economico più di 15 dipendenti o più di 5 se imprenditori agricoli. Il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligato a inviare una comunicazione scritta alla DTL competente per territorio, a mezzo raccomandata o PEC, ed una copia per conoscenza anche al lavoratore interessato. Dalla ricezione dell’istanza la DTL avrà 7 giorni di tempo per convocare le parti davanti alla commissione, la comparizione andrà fissata entro i 20 giorni successivi. Le parti interessate possono farsi assistere: dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componente la RSA o la RSU; da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo. Da questo ambito sono esclusi i commercialisti.