In risposta ad un interpello presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero ha precisato che il controllo di regolarità nei versamenti contributivi ai fini del rilascio del DURC attiene la contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori subordinati e dal committente/associante che occupa lavoratori con contratto di co.co.co. Non riguarda la posizione dei soci di una società di capitali.