L’art. n.36 del Dl n.179/2012 (legge n.221/2012) estende la trasmissione degli elenchi clienti fornitori a tutte le tipologie di impresa, anche quelle finora esonerate. Pertanto, rientrano gli agricoltori esonerati ai fini IVA ed anche quelli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro. La norma giustifica l’obbligo con la necessità di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari ai sensi del Regolamento Ce sulla sicurezza alimentare. L’adempimento è eseguibile entro il 30/04/2013 esclusivamente in via telematica, resta da chiarire se viene interessato tutto il 2012 oppure solo le operazioni a partire dal 19/12/2012.