Il 16/01/2013 scade il termine ultimo per poter godere della sanzione ridotta al 3% (ravvedimento breve), in caso di omesso o parziale versamento del saldo IMU. Superato questo termine i ritardatari potranno ancora pagare una sanzione ridotta, ma del 3,75% oltre agli interessi legali del 2,5% da calcolare sui giorni di effettivo ritardo (ravvedimento lungo). Nella compilazione del modello F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune a allo Stato; non è previsto uno specifico codice tributo; è necessario barrare l’apposita casella “ravv.”, per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso; nello spazio “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.