IRAP: IL RIMBORSO DI UNA SOPRAVVENIENZA ATTIVA NON TASSABILE

Gennaio 10th, 2013 by admin

In base all’art. n.02 comma 1 del Dl n.201/2011 (legge n.214/11), dal 2012 è prevista la deducibilità dell’IRAP, ai fini delle imposte sui redditi, della quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato. Molte imprese saranno interessate a richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate negli anni dal 2007 al 2011. Per farlo è necessario presentare apposita istanza in modo telematico secondo i tempi descritti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17/12/2012. La richiesta di rimborso fa nascere: un provento ed un credito nei confronti dell’Erario, anche se non sono definiti i tempi di incasso. Contabilmente il rimborso può essere rilevato, secondo il principio di competenza, già nel bilancio 2012. Trattasi di una sopravvenienza attiva non tassabile, giusto l’art. n.88 del TUIR, inquadrabile come oneri che, in precedenti esercizi, non erano stati dedotti.