Il Ministero del Lavoro ha chiarito nell’interpello n.40/2012 che l’agevolazione contributiva per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità spetta anche se l’azienda avvia il rapporto mediante un’agenzia per il lavoro, e il periodo di missione si cumula con ulteriori periodi di lavoro agevolati avviati allo stesso fine direttamente dal datore di lavoro. L’agevolazione permette di beneficiare dell’aliquota contributiva agevolata pari al 10% (Art. n.08 comma 2, Legge n.223/1991) se si assume il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità mediate un contratto di somministrazione, e poi lo si assume con un contratto a termine previsto dalla legge n.223/1991. Il beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a termine e nel prolungamento del medesimo beneficio per altri 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.