Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n.41/2012, chiarisce che l’azienda ammessa al concordato preventivo può ottenere il rilascio del DURC, quando il piano omologato dal Tribunale contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale. Gli Enti previdenziali potranno attestare la regolarità contributiva esclusivamente per un periodo non superiore a un anno dalla data dell’omologazione. Trascorso detto periodo a sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere “attestata” come irregolare.