In materia di versamento di contributi, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può configurarsi la fattispecie di evasione contributiva nel caso in cui datore di lavoro invii con qualche giorno di ritardo alcuni Uniemens, o non paghi tempestivamente i contributi relativi a quelli già inviati.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n.896 del 16/01/2013, ha precisato che nel caso di specie non possa assolutamente parlarsi di evasione contributiva, bensì di omissione. Ciò poiché ai fini della configurabilità del reato di evasione contributiva, risulta necessario provare il presupposto intenzionale del datore di lavoro.