STRETTA SUI CONTRATTI A PROGETTO

Gennaio 14th, 2013 by admin

Il contratto a progetto deve avere un obiettivo preciso e la corretta formulazione dell’incarico, pena il rischio di vederlo ricondurre alla forma di lavoro subordinato.
In particolare, per i contratti stipulati dopo il 18/07/2012 (data di entrata in vigore della legge n.92/2012) la collaborazione coordinata e continuativa, salvo alcune deroghe espresse, deve essere ricondotta esclusivamente a un progetto specifico, la cui realizzazione sia verificabile e non più a un programma di lavoro o fase di esso. Per evitare interpretazioni non consone, il legislatore ha imposto che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Per cui, l’instaurazione di un contratto a progetto sarà possibile solo per un’attività non ordinaria del committente.