Con la circolare n.11 del 07/02/2013 l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti fornisce chiarimenti in merito alla regolamentazione della risoluzione del contratto di leasing finanziario a seguito della riforma della legge fallimentare. La risoluzione segue strade diverse se conclusa prima del fallimento o durante la procedura concorsuale. Nel primo caso si applica l’articolo 1526 del Codice Civile che prevede per la società di leasing la restituzione dei canoni riscossi dietro un equo compenso per l’utilizzo del bene e il diritto al risarcimento del danno. Nel secondo caso si applica l’art. n.72quater della Legge Fallimentare che dispone per il concedente i seguenti diritti: la restituzione del bene previo versamento alla curatela dell’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o dalla collocazione del bene stesso (a valori di mercato) rispetto al credito residuo in linea capitale, trattenere i canoni già incassati con esenzione della revocatoria per i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa in termini d’uso, insinuarsi allo stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione.