L’assegnazione dall’auto ai dipendenti in uso promiscuo è molto utilizzata in azienda perché permette un regime di vantaggio fiscale in capo al datore di lavoro. La deducibilità di questi costi auto (70% dal 2013) determina un fringe benefit in capo al dipendente, la cui tassazione è disciplinata dall’art. n.51 co. 4 del TUIR. Gli importi trattenuti al dipendente a fronte del riaddebito per uso personale del mezzo devono essere esposti nel cedolino. L’esposizione avviene mediante riporto della quota di benefit sia ad aumento degli elementi retributivi sia a storno degli stessi, al fine di indicare l’importo netto da pagare al dipendente. Riguardo al riaddebito bisogna considerare che i costi sostenuti dal dipendente, anche se ricompresi e già considerati nelle tabelle Aci non possono essere dedotti dal fringe benefit, determinato forfetariamente e la cui imponibilità non ammette prova contraria. Eventuali canoni pagati dal dipendente per l’utilizzo dell’auto si stornano dal fringe benefit; infine, l’Amministrazione impone che i riaddebiti delle spese di carburante, pur dettagliatamente indicati, siano imponibili per il datore di lavoro e non deducibili dal finge benefit del lavoratore subordinato.