RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING

Febbraio 20th, 2013 by admin

Con Circolare del 07/02/2013 n.11, l’UNGDC ha precisato che, a seguito della riforma fallimentare, la risoluzione del contratto di leasing segue strade diverse se attuata prima del fallimento o durante la procedura concorsuale.
Nel caso di risoluzione del contratto di leasing durante il fallimento è applicabile l’art. n.72-quater, Legge fallimentare, il quale dispone che al concedente spettino i seguenti diritti:
– la restituzione del bene, contro il versamento alla curatela dell’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o dalla collocazione del bene stesso (a valori di mercato) rispetto al credito residuo in linea capitale;
– trattenere i canoni già incassati con esenzione della revocatoria per i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa in termini d’uso;
– insinuarsi allo stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione.
Nel caso invece di risoluzione del contratto di leasing prima del fallimento si applica l’art n.1526 c.c, il quale prevede che la società di leasing:
– è tenuta alla restituzione dei canoni riscossi;
– ha diritto ad un equo compenso per l’utilizzo del bene;
– ha diritto al risarcimento del danno.