La Corte di Cassazione – sentenza n.3355/2013 – ha affermato che gli studi di settore sono inapplicabili all’impresa con “specifiche caratteristiche” non riconducibili al campione statistico studiato dal fisco. Secondo i giudici, tenendo conto del consolidato orientamento secondo il quale la procedura di accertamento tributario standardizzato (parametri e studi di settore) costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Il giudice tributario è libero di valutare se lo standard è applicabile al caso concreto, con dimostrazione a carico dell’ente impositore.