Tra i chiarimenti forniti dalla Circolare 11 marzo 2013, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito anche gli effetti dell’IMU relativamente ai beni posseduti da società semplici.
A tale proposito occorre considerare che nelle società semplici:
– i redditi conseguiti dalla stessa mantengono la natura della categoria in cui gli stessi sono classificabili;
– i redditi di partecipazione attribuiti ai soci che non detengono la partecipazione in regime d’impresa, mantengono la medesima natura dei redditi da cui promanano.
L’Amministrazione finanziaria precisa che l’effetto di sostituzione debba essere applicato in capo ai sopracitati soci persone fisiche per la quota del reddito di partecipazione riferibile a redditi fondiari in relazione ai quali operi l’effetto di sostituzione.
In questo caso, nel prospetto di ripartizione del reddito conseguito dalla società deve risultare la quota del reddito corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati per i quali opera l’effetto di sostituzione.
Diversamente, in presenza di soci che operano in regime d’impresa, l’effetto di sostituzione:
– non si produce in capo a questi ultimi;
– la quota del reddito di partecipazione corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati concorre alla determinazione del reddito di detti soci.